Secondo il disegno di legge per la semplificazione fiscale che la Camera ha approvato a maggio, sono destinati ad allungarsi i termini per l’emissione della fattura elettronica: non saranno più dieci giorni ma quindici. In base al ddl, l’Agenzia delle Entrate avrà la facoltà di verificare l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, tramite procedure automatizzate, al momento della ricezione. Per di più, sarà semplificato il sistema relativo alle comunicazioni periodiche per le liquidazioni Iva, dal momento che la comunicazione complessiva di fine anno assorbirà quella del quarto trimestre. E non è tutto, perché i crediti Iva potranno essere ceduti anche una volta ogni tre mesi.
L’obbligo di emissione e ricezione delle fatture
La l. 205 del 2017, cioè la Legge di Bilancio 2018, ha previsto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni eseguite tra soggetti identificati, stabiliti o residenti nel nostro Paese. La stessa legge sancisce l’obbligo di trasmissione dei dati che riguardano tali operazioni per via telematica anche quando le prestazioni di servizi o le cessioni di beni sono state ricevute da o eseguite verso soggetti che non si trovano sul territorio italiano.
Le operazioni relative ai subappalti
Per le operazioni che riguardano i subappalti, l’obbligo è cominciato il 1° luglio dello scorso anno, mentre ha preso il via il 1° gennaio di quest’anno per le cosiddette operazioni B2B, vale a dire business to business, che sono rivolte ad altri operatori Iva. Sempre dall’inizio del 2019 l’obbligo è stato esteso alle operazioni B2C, vale a dire business to consumer, che sono rivolte agli utenti privati, cioè i consumatori finali. I professionisti che rientrano nel regime forfettario o nel regime dei minimi non sono tenuti, invece, a emettere le fatture elettroniche.
Le norme in vigore per la fatturazione elettronica
Secondo le norme attuali, occorre emettere la fattura nel momento in cui l’operazione viene eseguita, cioè entro la mezzanotte del giorno in cui il servizio viene prestato o il bene viene ceduto. La l. 136 del 2018, inoltre, ha identificato un periodo di transizione che scadrà il prossimo 30 giugno. Nel caso in cui l’emissione della fattura sia eseguita entro i termini di liquidazione dell’Iva per l’operazione eseguita non sono previste sanzioni. Viceversa, laddove il termine non dovesse essere rispettato, sarà comminata una sanzione, che comunque sarà ridotta nel caso in cui la fattura venga emessa entro la liquidazione seguente.
Che cosa cambia da luglio
A partire dal prossimo mese di luglio, gli operatori avranno la facoltà di emettere la fattura entro un termine di dieci giorni solo se essa riporterà l’indicazione del differimento. Inoltre, la fattura dovrà indicare la data in cui il corrispettivo è stato erogato, anche se solo in parte. Si ritiene emessa una fattura quando essa è stata trasmessa tramite il Sistema di Interscambio nei dieci giorni successivi rispetto alla data in cui l’operazione è stata eseguita. Come detto, il termine è stato esteso, grazie al ddl che ha ricevuto l’approvazione della Camera, da dieci a quindici giorni, ma adesso è necessario aspettare la conferma da parte del Senato.
Perché scegliere un software per la fatturazione elettronica
Nel frattempo chi non lo ha ancora fatto può dedicarsi alla scelta di un software per la fatturazione elettronica, per esempio navigando sul sito https://www.teamsystem.com/store/fatturazione-elettronica. In questo modo si ha l’occasione di scoprire le caratteristiche e i vantaggi offerti da Agyo Fatturazione, una piattaforma per la trasmissione delle fatture elettroniche e la loro ricezione, con il coinvolgimento dei fornitori e dei clienti, oltre che della pubblica amministrazione in qualità di destinatario e dei commercialisti che fungono da intermediari.